

L’ascensore condominiale rappresenta un servizio essenziale per la vita di ogni edificio residenziale, perché risponde ad un’esigenza concreta di comfort, accessibilità ed inclusione. L’ascensore condominiale consente a persone di ogni età di muoversi agevolmente tra i piani, facilitando la quotidianità di famiglie, anziani e persone con mobilità ridotta. Proprio per il ruolo che svolge nella sicurezza e nella qualità della vita all’interno degli edifici, l’ascensore condominiale è regolato da una legge specifica: in questo articolo scopriremo i criteri definiti dalla normativa ascensore condominiale.
Installare e mantenere un impianto ascensore non è solo una questione tecnica; è una responsabilità civile, penale e morale ai sensi delle Normative vigenti. Ogni scelta può influire sulla sicurezza, sull’efficienza e sul benessere di chi abita all’interno dell’edificio. Le responsabilità dell’amministratore di condominio in relazione all’ascensore comprendono la gestione della manutenzione e la garanzia del corretto funzionamento dell’impianto. È compito dell’amministratore assicurarsi che l’ascensore sia sottoposto a controlli periodici eseguiti da tecnici abilitati, incaricati attraverso un contratto di manutenzione che definisce frequenza, modalità e tipologia degli interventi previsti. Nello specifico, il ruolo dell’amministratore di condominio prevede di garantire la conformità normativa, secondo il DPR 162/99:
Anche i condomini hanno un ruolo all’interno di questo processo: hanno l’obbligo di contribuire alle spese di manutenzione, controllo e conservazione dell’ascensore, segnalando tempestivamente eventuali guasti o anomalie che possano compromettere la sicurezza dell’impianto.
In caso di mancata manutenzione o omissioni nei controlli, l’amministratore può essere ritenuto responsabile di negligenza. Eventuali incidenti o danni derivanti da una gestione inadeguata comportano sanzioni civili e penali, inclusi risarcimenti per danni e possibili procedimenti giudiziari.
In caso di incidenti e mancata manutenzione o controlli insufficienti, sono previsti risarcimenti a favore delle vittime e procedimenti legali per negligenza o omissione, oltre a possibili fermi impianto e spese extra per la riattivazione e la messa a norma dell’ascensore.
La normativa di riferimento è il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, aggiornata dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23, che disciplina la progettazione, costruzione, messa in servizio e manutenzione degli ascensori. L’installazione di un ascensore in un condominio richiede il rispetto di specifici requisiti tecnici, il completamento di un iter decisionale da parte dell’assemblea condominiale e l’ottenimento dei permessi edilizi necessari. Dal punto di vista decisionale, l’assemblea condominiale deve deliberare l’intervento seguendo le maggioranze previste dall’art. 1136 del Codice civile: in generale è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio. Se l’intervento mira invece all’abbattimento delle barriere architettoniche, può essere sufficiente una maggioranza più semplice.
Per barriere architettoniche si intendono tutti quegli ostacoli che compromettono l’accessibilità e la fruibilità degli spazi. La normativa italiana richiede l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, inclusi i condomìni, per garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità.
Nel contesto della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, le deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle innovazioni devono essere approvate con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi.
Le attività di manutenzione obbligatoria dell’ascensore comprendono diversi controlli e adempimenti previsti dalla normativa:
La ripartizione delle spese relative all’ascensore tra i condomini che ne usufruiscono è regolata dall’articolo 1124 del Codice Civile, che stabilisce criteri equi e proporzionati all’uso dell’impianto. In particolare, i costi vengono suddivisi in due quote:
La quota in base ai millesimi di proprietà si calcola consultando la tabella millesimale del condominio. Quella legata all’altezza dell’appartamento considera invece il numero dei piani e la posizione dell’unità, così da ripartire le spese in modo proporzionale all’utilizzo dell’ascensore.
Per gli interventi legati all’eliminazione delle barriere architettoniche, è disponibile invece il Bonus 75%, che consente di recuperare fino a 40.000 euro per immobile, ripartiti in 5 quote annuali.
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